Il massimo nel caso della proposta Amati è dieci, in quella Marcenaro dodici. Importante è il riferimento alla previsione di pena per “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente”.
È il caso, ad esempio, di chi usa squadrette di detenuti per pestarne altri. In vari disegni di legge compare il divieto per il Governo italiano di assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale inserisce fra i crimini contro l’umanità perseguiti dalla Corte anche la tortura.
In questi casi il cittadino straniero dovrà essere estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa. L’Italia ha firmato nel 1984 e ratificato nel 1988 il Trattato Onu.
Da allora è inadempiente rispetto agli obblighi internazionali. Il Governo ha però preannunciato che non presenterà un proprio disegno di legge. Lo scorso 31 gennaio un giudice di Asti nel non condannare quattro agenti di polizia penitenziaria ha spiegato che ciò non gli era possibile a causa della assenza del crimine di tortura nel codice penale. Gli altri reati percosse, abuso di autorità, lesioni, maltrattamenti in famiglia - non sono sovrapponibili alla tortura.Ne restano sempre escluse le sofferenze psichiche. Inoltre hanno pene più lievi e tempi rapidi di prescrizione. Un appello firmato da autorevoli esponenti del mondo della cultura e della società civile chiede al parlamento di fare presto essendo la tortura una questione di diritti umani e di civiltà democratica. Anche l’Unione delle Camere Penali si è unito a esso con determinazione.
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