
Non ci si vuole soffermare, poi, sulla reale funzione di detta misura (questione che comunque viene travolta dalla sua illegittimità visto il contrasto con l'art. 5 CEDU) e neanche contestare il sistema delle pene presente nel nostro Stato che a tutto servono fuorché a rieducare, riabilitare e a reinserire.
Quello che si vuole fare con questa iniziativa é prevenire, con un drastico intervento legislativo, che a fare giustizia di questo retaggio del codice Rocco sia il Giudice Interno e le Autorità Giurisdizionali Internazionali ( Corte di Giustizia ma soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ponendo fine alla paradossale situazione che è presente nel nostro Ordinamento.
La possibilità di essere destinatari di una misura detentiva quando la pena è stata espiata e' stata per decenni oggetto della denuncia avanzata da illustri giuristi per sensibilizzare il legislatore circa la superfluità di tale strumento: ma più in generale tutte le misure di sicurezza consentono che, nel nostro Stato, trovino ancora posto provvedimenti di fatto coercitivi in situazioni in cui il soggetto destinatario ha già scontato la pena inflitta.
L'Associazione Il Detenuto Ignoto tramite il suo consulente legale, l' Avvocato Alessandro Gerardi, sta offrendo assistenza legale assumendo la incostituzionalità quanto meno degli artt. 215 co 1 n. 1, 216, 217, 218 e 231 co 2 del codice penale e relativa normativa del c.p.p. e O.P. riferita alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e della colonia agricola per violazione degli artt. 25 e 117 Costituzione.
Per ciò che attiene il Diritto comunitario e la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, si assume che talimisure configurino la Violazione di:
artt 6 § 1 e § 2 T.U.E;
art. 4 prot. N. 7 (Strasburgo 22 novembre 1984);
art 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
artt. 5 e 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ecco i motivi per i quali il legislatore e' tenuto a rimuovere l'evidente vulnus che le misure di sicurezza detentive apportano ai principi di liberta personale e tipicità della giurisdizione penale (e relativa esecuzione della pena): a questo tende il presente disegno di legge.
Disegno di legge
Articolo 1 (abolizione delle misure di sicurezza detentive)1.
Gli articoli 206, 209 terzo comma, 210 secondo comma ultimo periodo, 211 terzo periodo, 212 secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220 , 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230 secondo comma, 231 secondo comma e 232 secondo e terzo comma del codice penale sono abrogati.2. L'articolo 215 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 215.
Specie.
Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata."
3. L'articolo 232 del codice penale e' sostituito dal seguente:
Articolo 232 (casi di affidamento)
1. Ai sensi dell'articolo 230, primo comma, n. 4), deve essere ordinata la libertà vigilata per le seguenti categorie di soggetti, con le modalità dicui al secondo comma:
a) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione disostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono sottoposti a liberta' vigilata;
b) coloro che sono destinatari di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;
c) minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella lettera b);
d) qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia dichiarato dal giudice pericoloso;
e) qualora il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;
f) quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile per un delitto ovvero sia condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;
g) minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale , ovvero delinquente per tendenza.
2. La persona di cui al comma 1 e' posta in libertà vigilata unitamente al suo affidamento ai genitori, od a coloro che abbiano obbligo diprovvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale."
Articolo 2
1. Tutti i riferimenti alle misure di sicurezza detentive, contenuti nel codice di procedura penale, nell'ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento, nonché nelle leggi speciali, sono abrogati.
2. Coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, alla data di entrata in vigore della presente legge, passano per il residuo da scontare al regime di liberta vigilata che, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.
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